La maggior parte delle regioni, in applicazione della L. 328/2000, ha provveduto a ripartire il territorio regionale in ambiti territoriali/zone per la gestione dei servizi sociali. Tali ambiti sono quasi sempre intercomunali con eccezione delle grandi città dove gli ambiti sono unicomunali o, in qualche caso, sono previsti più ambiti per una sola grande città.

Per favorire la programmazione e l'integrazione socio-sanitaria e per evitare il proliferare di organismi, la maggior parte delle regioni ha previsto degli ambiti territoriali che coincidono con i distretti sanitari o loro multipli. Le dimensioni degli ambiti sono molto varie; si passa dai 137.700 abitanti del Lazio ai 36.600 dell'Abruzzo mentre la media italiana è di 90.500 abitanti per ambito territoriale/zona. Le regioni più grandi hanno identificato degli ambiti più grandi mentre quelle più piccole hanno identificato degli ambiti territoriali mediamente più piccoli. Colpisce infine la tendenza ad identificare degli ambiti sociali in qualche caso multipli di quelli sanitari che potrebbe costituire una anticipazione di possibili aggiustamenti della distrettualizzazione sanitaria.

L'articolo 11 della L.R. Campania n. 11/2007 definisce il Coordinamento Istituzionale d'Ambito, quale soggetto deputato alla funzione di indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito. Il Coordinamento Istituzionale è composto, per l'Ambito territoriale Salerno 3 ex S/5 da:

  • I Sindaci dei Comuni di:
    • Eboli;
    • Altavilla Silentina;
    • Campagna;
    • Contursi Terme;
    • Oliveto Citra;
    • Postiglione;
    • Serre;
    • Sicignano Degli Alburni;
  • Presidente della Provincia di Salerno;
  • Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno.


L'organo politico che governa il piano sociale di zona

L'organo di governo politico del piano di zona è identificato nel comitato dei sindaci (o comitato di distretto in Emilia Romagna o Assemblea dei sindaci di distretto in Lombardia) o nella conferenza dei sindaci, laddove il territorio coincide. Esso è dovunque composto dai sindaci dei comuni dell'ambito preventivamente identificato per la realizzazione e la gestione del piano sociale di zona. In Liguria si aggiunge anche il rappresentante politico dell'ente gestore dell'ambito sociale.


Le funzioni dei comitati dei Sindaci sono sostanzialmente simili in tutte le regioni, è il soggetto politico di riferimento ed è l'organo deputato a:


1. definire le modalità istituzionali e le forme di organizzazione gestionali più adatte alla organizzazione dell'ambito territoriale e della rete dei servizi sociali;
2. nominare il suo presidente ed individuare l'ente locale capofila;
3. nominare il coordinatore d'ambito e istituire l'ufficio di piano;
4. definire le forme di collaborazione fra i comuni e l'azienda sanitaria di riferimento;
5. elaborare ed approvare il piano di zona;
6. elaborare ed approvare il bilancio sociale;
7. approvare il programma delle attività territoriali di distretto (PAT) per la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria e alla parte sanitaria (come comitato di distretto sanitario).


I comitati dei sindaci, data la coincidenza geografica con i distretti sanitari che si realizza in molte regioni, possono esercitare anche funzioni di comitato dei sindaci di distretto sanitario, quale organismo politico che riassume in se le funzioni programmatorie per l'intervento sociale, socio-sanitario e sanitario con la elaborazione dei piani di zona, con omogeneità di intenti e di indirizzi, sia per le azioni di piano che per gli aspetti finanziari da concordarsi tra comitati e direttore dell'ASL.
Alcune differenze si registrano qua e là, in Italia. La Campania ha voluto identificare un percorso parzialmente diverso dalle altre regioni identificando un nuovo organismo politico. Per la definizione del piano di zona, i sindaci istituiscono un coordinamento istituzionale coordinato da un comune capofila e costituito dai sindaci dei comuni, dal presidente della provincia e della comunità montana ove esistente, dal direttore generale della ASL di riferimento.